Il testamento è l’unico strumento attraverso cui una persona può regolare la propria successione. Permette a chiunque rispetti le quote di riserva, di disporre dei propri beni come desidera e a favore di chi vuole, famigliari o estranei
Il testamento è un atto personale. Secondo la giurisprudenza italiana ne esistono tre forme: testamento olografo, testamento pubblico, testamento segreto.
Qual è la differenza?
Il testamento olografo è il più semplice, il più economico e il più pratico meccanismo che permetta di esprimere le proprie volontà. Per quale motivo? Semplicemente perché non richiede la presenza né del notaio né di testimoni. É totalmente redatto, datato e sottoscritto dalla mano di chi fa testamento. In Italia fu introdotto nel 1860 da Giovanni Battista Cassinis, che si occupò della revisione dello Statuto Albertino.
Il testamento pubblico è invece redatto da un notaio. É più articolato rispetto all’olografo e risponde all’esigenza che siano accertate le ultime volontà del soggetto sia accertata. Ha la forza probatoria dell’atto pubblico (fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni del testatore) e viene messo al riparo dal notaio che lo custodisce “da ogni evento che possa distruggerlo o comprometterne l’integrità”.
Il testamento segreto, infine, viene redatto da chi esprime le sue volontà e consegnato a un notaio. É un testamento particolare che permette di mantenere completamente riservato il contenuto delle disposizioni, e che, essendo poi consegnato al notaio, presenta una maggiore garanzia di conservazione. In sostanza abbina i requisiti del testamento olografo alle garanzie di quello pubblico.
Come si compila il testamento olografico?
Si scrive. Deve essere compilato a mano dal testatore (neologismo che significa chi detta le sue volontà), e, suggeriscono le norme “con qualsiasi mezzo e su qualsiasi materiale che sia idoneo a tener traccia della scrittura”. La scrittura poi deve essere riconoscibile e attribuibile a chi l’ha redatto. Sempre secondo le norme, la scrittura “deve avere il carattere dell’abitualità, intendendosi per scrittura abituale qualsiasi scrittura che sia usata con frequenza dal testatore e sia tale da individuarne la personalità”. La mancanza di questo requisito, per esempio in caso di testamento scritto con una macchina da scrivere, comporta la nullità del testamento stesso. Il requisito fondamentale del testamento olografo è, quindi, che deve essere scritto integralmente di mano dal testatore, di proprio pugno. Da tempo si discute sulla validità della scrittura in stampatello che, secondo alcuni non permetterebbe di garantire la paternità dello scritto. Però sta prevalendo l’opinione che lo stampatello dovrebbe essere accettato quando “si tratti della scrittura abituale di chi l’ha redatto e sia usata con tale frequenza al punto da individuarne la personalità”.
E quello pubblico?
È redatto da un notaio alla presenza di due testimoni, può essere disposto da tutti (anche da chi non sa o non può scrivere) ed è sottoposto all’accertamento dell’effettiva volontà di chi lo detta. Il notaio deve accertare l’identità personale del testatore e verificarne la capacità di esprimere una valida volontà traducendola in una forma giuridica appropriata senza tradire né influenzare la volontà del soggetto che fa testamento. I testimoni, che devono essere maggiorenni pena la nullità dell’atto, garantiscono che il notaio non ne abbia influenzata in nessun modo la volontà e che questa sia stata fedelmente riprodotta. Impossibile rinunciare ai testimoni anzi, se il testatore è analfabeta, occorrono, non due ma quattro testimoni. Quando ha redatto un testamento pubblico, il notaio ha l’obbligo di presentare entro dieci giorni dalla data del ricevimento, la copia autentica dell’atto all’archivio notarile in busta chiusa, munita di ceralacca, compilata, firmata e corredata dal sigillo notarile. Lo stesso notaio, appena riceve notizia della morte del testatore, deve informare della sua esistenza agli eredi. Il passo successivo è il trasferimento del testamento dal repertorio degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi dandogli esecuzione.
I segreti del testamento segreto
Il testamento segreto può essere scritto indifferentemente dal testatore o da un terzo. È sufficiente, quindi, che una persona interessata o una di fiducia prenda un foglio di carta e vi scriva le proprie volontà, tanto a penna quanto con una macchina da scrivere o un computer. Se il testo è scritto a mano deve essere sottoscritto, dopo essere stato letto, alla sua fine. Chi non sa o non può leggere non può redigere alcun testamento segreto. Se invece il testo è scritto in tutto o in parte a macchina o con il computer, oltre alla sottoscrizione alla fine, per garantire che non vengano aggiunti fogli che il testatore non ha visto, è prescritta la sottoscrizione in ciascun mezzo foglio. Non è necessario che sia apposta la data perché la data che fa fede per il testamento segreto è quella del ricevimento da parte del notaio.
Il documento può essere ritirato in qualsiasi momento dalle mani del notaio presso il quale si trova: il ritiro comporta revoca dello stesso. In questo caso, il notaio redige un verbale di restituzione che è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio stesso. Nel caso invece in cui il testamento sia stato depositato nell’archivio notarile, il verbale di restituzione è redatto dall’archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall’archivista stesso. Alla morte dell’autore del testamento, il testamento segreto deve essere pubblicato. Il compito è affidato al notaio che avuta notizia del decesso, senza che vi sia bisogno di istanza di parte, apre e pubblica il testamento. Contemporaneamente, anche chiunque abbia interesse può chiedere, con ricorso al tribunale, che sia fissato un termine per l’apertura e la pubblicazione della scheda testamentaria.
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